La Corte di Cassazione sez. Lavoro, con sent. n. 11204 del 21.05.2014, ha chiarito la differenza tra incapacità a testimoniare e attendibilità del testimone. Secondo l’art. 296 c.p.c.una persona non può testimoniare nella causa in cui ha un interesse tale per cui dovrebbe essere parte processuale della stessa (e non testimone).
L’interesse al quale la legge si riferisce è, precisa la Cassazione, un interesse giuridico: cioè non può essere testimone chi, per far valere la propria posizione, avrebbe potuto intervenire nella stessa causa (agendo in giudizio o intervenendo successivamente in esso). Quando il soggetto ha, invece, un mero interesse “di fatto” a che la causa si concluda in un modo piuttosto che in un altro, la testimonianza è ammissibile. Dunque, un soggetto ha la capacità di testimoniare se, nella causa in cui viene chiamato a deporre, non ha interessi giuridici, cioè non ha nessuna pretesa connessa alla specifica controversia o tale pretesa è già stata fatta valere in un’altra causa. Secondo i giudici, è allora ammessa la capacità a testimoniare di un collega del ricorrente anche qualora egli sia già in lite con il datore di lavoro. Spetta poi al giudice valutare l’attendibilità delle dichiarazioni di tale testimone.
Sulla base di queste premesse i giudici della Suprema Corte hanno dunque affermato che, nel caso in cui vi siano più cause di vari dipendenti contro un unico datore di lavoro, ciascun dipendente può testimoniare a favore dell’altro, in quanto l’essere parte di un altro processo contro la stesso datore non fa venire meno la capacità a testimoniare.
L’interesse di fatto (e non giuridico) che il testimone ha nella causa riguardante il suo collega può semmai compromettere l’attendibilità della deposizione ma non l’ammissibilità della prova testimoniale.
Avv. Pietro Cotellessa
E’ stata inserita nel D.L. Enti Locali una ulteriore proroga per la definizione agevolata del pagamento delle cartelle esattoriali di Equitalia. Il DL Enti locali approvato il 30 aprile scorso ha, infatti, concesso la possibilità di pagare le cartelle di Equitalia fino al 31 maggio 2014 senza interessi di mora e senza quelli per ritardata iscrizione a ruolo.
Si ricorda che le cartelle interessate dalla moratoria sono quelle emesse: dall’Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli; dagli uffici statali (Ministeri e Prefetture); dagli Enti locali, riguardanti: i tributi erariali (Irpef e Iva), il bollo auto, le multe per violazione del Codice della strada.
Per verificare la propria posizione bisogna recarsi presso gli sportelli di Equitalia e richiedere l’estratto di ruolo e controllare: la data in cui le somme dovute sono state affidate all’agente di riscossione; da chi è stato emesso l’atto; il tipo di atto.
E’ possibile, quindi, pagare il residuo del debito (senza gli interessi) e nel caso si tratti di tributi erariali, emessi cioè dall’Agenzia delle Entrate, non sono dovuti neanche gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
Restano dovuti l’aggio previsto per Equitalia, le spese di notifica e quelle per le eventuali procedure attivate.
In ogni caso, per non pagare gli interessi il pagamento della cartella dovrà avvenire in un’unica soluzione. I debiti con Inps e Inail sono esclusi dalla definizione agevolata.
Avv. Pietro Cotellessa