Il progetto di riforma del mercato del lavoro cosiddetto “jobs act” contiene un profondo rinnovamento degli ammortizzatori sociali che vanno a sommarsi a quelli ridefiniti nella Legge Fornero del 2012, a cominciare dall’unificazione di Aspi e Miniaspi.
AMBITO DI APPLICAZIONE
La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), destinata ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, sostituirà, unificandole, le prestazioni di ASpI e miniASpI introdotte dalla legge n. 92/2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.
La NASpI non riguarderà gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali continuerà a trovare applicazione il regime specifico di cui all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012.
L’ambito di applicazione rimane invariato rispetto ad Aspi e miniAspi, fatta salva l’estensione ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, per i quali viene introdotta la DIS-COLL (vedi oltre).
REQUISITI SOGGETTIVI
Avranno diritto alla NASpI i lavoratori che abbiano perduto involontariamente il lavoro e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
I requisiti soggettivi sono fortemente migliorativi, infatti per avere diritto alla attuale Aspi il lavoratore deve far valere almeno 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione, e per avere diritto alla mini Aspi deve far valere, senza vincoli di anzianità contributiva, almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi.
IMPORTO
La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, l’indennità mensile è pari al 75 % della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 % incrementato del 25 % del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può superare un massimale pari, nel 2015, a 1300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
L’indennità verrà ridotta progressivamente del 3 per cento al mese a partire dal quinto mese di fruizione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016 tale riduzione si applica dal quarto mese di fruizione.
Per le nuove categorie di lavoratori alle quali dal 1 gennaio 2013 era stata estesa l’Aspi con la legge n.92/2012 (soci lavoratori delle cooperative e personale artistico con rapporto di lavoro subordinato) a decorrere dal 1 maggio 2015 la misura della NASpI sarà allineata a quella della generalità dei lavoratori.
Viene portato da due a quattro anni il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione media alla quale rapportare l’importo. Non viene, di fatto, modificato (tenendo conto della rivalutazione che sarebbe scattata per il 2015) il limite di retribuzione mensile al di sopra del quale scatta la modifica del calcolo dell’importo. Viene significativamente migliorata la misura del massimale, che passa dagli attuali 1165 euro a 1300 euro.
Cambia completamente il metodo di decurtazione progressiva dell’indennità: mentre la attuale Aspi viene decurtata del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese, la nuova indennità inizierà ad essere decurtata dal quarto mese di fruizione (quinto mese per il 2015), ma gradualmente.
DURATA
La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, detratti i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 viene introdotta una durata massima di 78 settimane.
Cambia completamente il calcolo della durata, che non è più fissa (come per l’attuale Aspi, la quale può arrivare a 12 mesi o a 18 mesi in base all’età), ma viene rapportata alle settimane di contribuzione, assumendo il metodo di calcolo della attuale mini Aspi. Da sottolineare che, nella attuale versione dello schema di decreto, non viene indicata una durata massima fino a tutto il 2016, con il risultato che, di fatto, la durata massima viene aumentata a 24 mesi nel caso in cui il lavoratore abbia i quattro anni di contribuzione piena. Invece dal 1 gennaio 2017 la durata massima sarà di 78 settimane (che equivalgono a 17, 3 mesi, vicino all’attuale durata massima dell’Aspi).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE
La domanda va presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Viene portato da due mesi a 68 giorni il termine per la presentazione della domanda.
CONDIZIONALITA’.
L’erogazione della NASpI è condizionata, a pena di decadenza:
a) alla permanenza dello stato di disoccupazione
b) alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.
Con il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3 (delega in materia di servizi per il lavoro e politiche attive), della legge 10 dicembre 2014, n.183 verranno introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un’occupazione.
Le condizioni e le modalità per l’attuazione di tali disposizioni nonché le relative sanzioni saranno determinate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 90 giorni.
Le norme sulla condizionalità sono le stesse già previste nella attuale normativa relativa all’Aspi. Si tratta di norme positive, ma di scarso impatto senza un sistema di servizi all’impiego efficiente. La scommessa vera, su questo versante, sarà dunque il riordino ed il rafforzamento dei servizi per l’impiego, in attuazione della relativa delega, già citata.
INCENTIVO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’
Il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo della NASpI come incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa.
L’erogazione anticipata non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare.
Se il lavoratore, aderendo a una cooperativa, instaura un rapporto di lavoro subordinato, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa.
Se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI è tenuto a restituire l’anticipazione ottenuta.
COMPATIBILITA’ E CUMULABILITA’ CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il lavoratore in corso di fruizione della NASpI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi.
Il lavoratore in corso di fruizione della NASpI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione mantiene la prestazione, a condizione che comunichi all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto. In caso di mantenimento della NASpI, la prestazione è ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto.
COMPATIBILITA’ E CUMULABILITA’ CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA IN FORMA AUTONOMA
Il lavoratore in corso di fruizione di NASpI che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi o, se il lavoratore è esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, di un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma.
DECADENZA
Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
– perdita dello stato di disoccupazione;
– inizio di un’attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni previste
– raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
– acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità
– violazione delle regole di condizionalità.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
La contribuzione figurativa sarà rapportata alla retribuzione di riferimento per il calcolo dell’Aspi.
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016 verrà posto un limite alla contribuzione figurativa, la quale sarà ancora rapportata alla retribuzione di riferimento per il calcolo dell’Aspi, ma entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI, che è pari, come detto, a 1300 euro.
Le retribuzioni computate nei limiti di cui sopra non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile.
Rispetto alla situazione attuale, dal 2016 si avrà una situazione peggiorativa, ma solo per la parte di retribuzione eccedente i 1820 euro, sulla quale non verrà accreditata la contribuzione figurativa. Per tali casi, comunque, viene introdotta una norma di salvaguardia per il calcolo della pensione.
ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE
In via sperimentale per il 2015, a partire dal 1 maggio prossimo, è istituito l’Assegno di disoccupazione (ASDI) mirato a sostenere il reddito per coloro che hanno ricevuto la NASpI per l’intera sua durata ma non hanno ancora trovato un’occupazione e si trovino in una difficile condizione economica.
Lo stanziamento relativo a tale misura è pari a 300 milioni di euro per il 2015, su un apposito fondo, che andranno prioritariamente a favore di famiglie con minori ed a lavoratori in prossimità del pensionamento.
L’ASDI è erogato, tramite uno strumento di pagamento elettronico, al massimo per sei mesi ed il suo importo è pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI, ma non può superare l’importo dell’assegno sociale. L’importo dell’ASDI viene tuttavia incrementato in base ai carichi familiari, secondo modalità da definire con apposito decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Mef da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore di questa legge.
Il suddetto decreto dovrà altresì definire: la soglia del nuovo ISEE che regola il limite per l’accesso alla prestazione (con la specifica che al suddetto ISEE occorrerà sottrarre i trattamenti della NASpI percepiti); i criteri di priorità per l’accesso, qualora i fondi non si mostrassero sufficienti a coprire le famiglie sopra indicate; il sistema dei controlli e dei flussi informativi tra servizi per l’impiego e l’Inps ed altre necessarie specifiche per la valutazione e l’attuazione della misura.
Il ricevimento dell’ASDI è subordinato all’adesione da parte dei percettori ad un progetto personalizzato di reinserimento lavorativo redatto dai corrispondenti servizi per l’impiego (per l’assistenza tecnica ai quali sono contemplate risorse fino all’1% del fondo corrispondente, ovvero fino a 3 milioni di euro).
Allo scopo di evitare disincentivi nell’offerta di lavoro, si prevede che il sostegno economico in questione possa essere parzialmente cumulato con eventuali redditi scaturiti da una nuova occupazione e che tale sostegno declini poi in misura graduale con il permanere della situazione occupazionale in base anche al reddito percepito. Le modalità che regolano il cumulo e la graduale riduzione dell’ASDI andranno definite nel decreto sopra indicato.
L’assegno di disoccupazione costituisce un’interessante novità sia per la sua consistenza che per le modalità applicative. Pur non potendosi definire uno strumento organico di sostegno alla povertà, essendo rivolto ad una platea assai più ristretta di quella che necessiterebbe una tale misura, è indubbiamente elaborato con alcuni elementi che dovrebbero costituire un tale strumento e sembra voler affiancare le novità introdotte nelle seppur timide misure finora intraprese di contrasto alla povertà (soprattutto con riferimento alle nuove sperimentazioni in atto).
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E A PROGETTO (DIS-COLL)
In via sperimentale, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, è riconosciuta una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda, in stato di disoccupazione ai sensi del decreto legislativo n.181/ 2000;
b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’ importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
La DIS-COLL è pari al 75% del reddito imponibile ai fini previdenziali, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione.
Nei casi in cui tale reddito medio mensile sia superiore nel 2015 all’importo di 1195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, l’indennità è pari al 75% del predetto importo, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare un massimale pari a 1300 nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
A partire dal quinto mese di fruizione l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese.
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento, detratti i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione, entro una durata massima di sei mesi.
Non sono riconosciuti i contributi figurativi.
La domanda va presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro
L’erogazione è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.
In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato, la DIS-COLL è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
In caso di nuova attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il lavoratore deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto. Tale riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi o, se il lavoratore è esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, di una apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma.