La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n. 1157/14 del 21.01.2014, rigettando il ricorso contro la decisione della Corte di appello di Messina proposto da una società che gestiva un albergo in Sicilia, ha affermato che il datore di lavoro che, dopo il licenziamento di un proprio dipendente, ne abbia assunti altri entro il termine di un anno deve risarcire il danno allo stagionale ingiustamente allontanato, a meno che non fornisca la prova della inevitabilità della scelta, motivandola con la necessità di una diversa professionalità.
Avv. Pietro Cotellessa