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Non è sufficiente la comunicazione del numero di protocollo del certificato medico per giustificare l’assenza, se non è preceduta dall’ avviso al datore di lavoro.

giugno 30, 2014
by Pietro Cotellessa
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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 10352 del 13 maggio 2014, ha ribadito che rientra tra gli obblighi di correttezza e diligenza del prestatore di lavoro anche quello di comunicare tempestivamente al datore di lavoro eventuali impedimenti nel regolare espletamento della prestazione che determinino la necessità di assentarsi.

Il mancato rispetto di tale obbligo può giustificare il licenziamento, poiché la mancata comunicazione dell’assenza dal lavoro, anche se in astratto dovuta a motivi legittimi, è idonea ad arrecare alla controparte datoriale un pregiudizio organizzativo, derivante dal legittimo affidamento in ordine alla supposta effettiva ripresa della prestazione lavorativa.

Il caso di specie riguarda il ricorso presentato da una lavoratrice con mansioni di segreteria di un Centro di diagnostica strumentale licenziata dalla propria datrice di lavoro per essersi assentata dal posto di lavoro senza autorizzazione.

Nei primi due gradi di giudizio il ricorso era già stato rigettato ritenendo legittimo il licenziamento, in quanto le funzioni di segreteria nell’organizzazione dell’attività di uno studio professionale di diagnostica strumentale rappresentano un imprescindibile punto di riferimento per il regolare svolgimento del servizio, sicché il descritto comportamento della lavoratrice era da considerarsi idoneo ad incrinare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

Infine, viene rigettato anche il ricorso in Cassazione presentato della lavoratrice, confermando costanti orientamenti volti a considerare motivata l’affermata proporzionalità del licenziamento al comportamento tenuto dalla dipendente.

Ciò in quanto, tra i normali obblighi di correttezza e diligenza del prestatore di lavoro rientra anche quello di comunicare tempestivamente al datore di lavoro eventuali impedimenti nel regolare espletamento della prestazione che determinino la necessità di assentarsi e il mancato rispetto di tale obbligo può giustificare il licenziamento in quanto la suddetta assenza dal lavoro – anche se, in astratto, dovuta a motivi legittimi – se non comunicata è idonea ad arrecare alla controparte datoriale un pregiudizio organizzativo derivante dal legittimo affidamento in ordine alla supposta effettiva ripresa della prestazione lavorativa.

Avv. Pietro Cotellessa

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