Con sentenza n. 42667 del 17 ottobre 2013 la Cassazione ha sancito la nullità della condanna per guida in stato di ebbrezza se il conducente, una volta fermato dalla volante e sottoposto all’alcoltest, non è stato prima avvisato della possibilità di farsi assistere dal proprio avvocato di fiducia, precisando che la nullità della sanzione scatta anche se l’automobilista non abbia eccepito, prima dell’accertamento o immediatamente dopo, tale invalidità.
In altre parole, perché la prova con l’etilometro sia invalida, non è necessario che il conducente faccia mettere a verbale che la pattuglia si è dimenticata di formalizzargli l’invito a nominare un difensore.
Tutto ciò, infatti, non basta a sanare l’invalidità, che può sempre essere rilevata d’ufficio dal giudice a prescindere dall’eccezione del cittadino.
Senza l’avviso, quindi, diventa inutilizzabile la prova dell’esame dell’etilometro.