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Nuovi incentivi alle assunzioni dei giovani. Le novità del Decreto n.76 del 28 giugno 2013

settembre 04, 2013
by Pietro Cotellessa
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E’ufficio-638x425 entrato in vigore il 28 giugno 2013 il Decreto Legge n. 76/13 che ha introdotto nuovi incentivi con lo scopo di accrescere le opportunità di lavoro specie per i giovani dai 18 ai 29 anni, che  corregge i profili più controversi della Legge 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) e definisce nuove misure in materia previdenziale e di politiche sociali.

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato dei giovani dai 18 ai 29 anni privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o di un diploma di scuola media superiore o professionale o che vivano soli o con una o più persone a carico, il Decreto all’art. 1 prevede, un incentivo per 18 mesi, in forma di conguaglio contributivo pari ad 1/3 della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali (non superiore comunque a euro 650,00 mensili), in favore dei datori di lavoro che provvedano all’assunzione.

Detto incentivo spetta, per 12 mesi, anche in caso di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato di giovani in possesso di uno dei suddetti requisiti, se a detta trasformazione si aggiunga l’assunzione di un altro lavoratore.

Seguendo la stessa logica il Decreto prevede un incentivo, pari al 50% di ogni mensilità altrimenti corrisposta dall’ASPI, a favore dei datori che assumano a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori in ASPI.

Novità anche in materia di contratto di apprendistato professionalizzante: si prevede che la Conferenza Stato – Regioni adotti, entro il 30.09.2013, le linee guida tese a regolare le assunzioni effettuate entro il 31.12.2015 da micro, piccole e medie imprese. In detta sede, si potrà derogare alle norme di cui al D.Lgs. n. 167 del 14.09.2011, prevedendo l’obbligo di forma scritta per il solo piano formativo individuale teso all’acquisizione di competenze tecniche e specialistiche, la registrazione della formazione acquisita su un documento con i contenuti minimi del modello di libretto formativo e, per le imprese multi localizzate, il rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la sede legale. Il Decreto comunque prevede anche che, in caso di mancanza delle linee guida Stato-Regioni e decorso inutilmente il termine del 30.09.2013, le modifiche di cui sopra troveranno diretta applicazione.

In merito ai contratti a termine cambia l’art. 1, co. 1bis, del D. Lgs. 368/01: ora, si potrà stipulare un contratto a termine a–causale in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali. La modifica abolisce la previgente alternativa prevista dalla Riforma Fornero, che invece indicava una serie di ipotesi tassative. Nella stessa logica viene abolito il divieto di proroga del contratto a termine a-causale. I termini di intervallo tra contratti a termine vengono ridotti nuovamente a 10 o 20 gg., a seconda della durata, inferiore o superiore a 6 mesi del precedente contratto. L’allungamento dei termini operato dalla Riforma Fornero (60 o 90 gg.), pur se apprezzabile nello scopo che si prefiggeva, ovvero quello di scongiurare un uso strumentale ed improprio del contratto a termine, aveva però oggettivamente limitato le richieste di flessibilità delle imprese e penalizzato, attraverso una riduzione dei rinnovi, gli stessi lavoratori che intendeva tutelare. In questo senso la correzione è da apprezzare.

Per i contratti di prossimità ex art. 8 L. 148/11 il decreto, inoltre, prevede un onere di deposito presso la DTL (Direzione Territoriale del Lavoro), come condizione per la loro efficacia, al condivisibile scopo di garantire data certa a detti contratti. I recenti interventi della magistratura del lavoro confermano sempre di più la tenuta dell’impianto legislativo sul contratto di prossimità. È recente, infatti, la decisione del tribunale di Venezia (sent. 583 del 24/07/13) che, affrontando il caso di un accordo aziendale che modificava l’orario di lavoro derogando la disciplina legale e collettiva, ha confermato la piena validità ed efficacia del contratto di prossimità. La motivazione, condivisibile e soprattutto logica dal punto di vista giuridico, in sintesi, afferma che se l’impresa e i sindacati firmano un accordo aziendale che abbia i requisiti del contratto di prossimità (ad es. la finalità occupazionale), questo è valido ed applicabile a tutta la popolazione aziendale.

Viene inoltre prevista l’estensione delle tutele contro le “dimissioni in bianco” anche ai collaboratori coordinati e continuativi e che si applichi anche ai lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma la solidarietà ex art. 29 D. Lgs. 276/03 per il pagamento dei compensi e degli oneri contributivi.

In definitiva lo sforzo compiuto dal Governo è certamente apprezzabile: emerge la volontà di creare occupazione in ogni direzione e con ogni mezzo, ma appare ancora molto poco. Un piccolo soffio di vento che non farà certo gonfiare le vele della ripresa economica italiana.

Avv. Pietro Cotellessa

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