Con sentenza n. 9073 del 15 aprile 2013, la Cassazione ha affermato che, in caso di sentenza relativa alla illegittimità del licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare il dipendente nel più breve tempo possibile. Un ritardo nella reintegra può portare ad ulteriore risarcimento al lavoratore per danno subìto.
La Suprema Corte ha evidenziato che, in questi casi, deve essere riconosciuto un danno non patrimoniale pari al 20% della retribuzione base per tutto il periodo di “forzata inattività”.